Con la “Manovra Correttiva” (DL n. 98/2011) il Legislatore ha modificato il regime dei contribuenti “Minimi” introdotto a partire dal 2008 per i contribuenti con ricavi inferiori ai € 30.000,00. Il regime prevedeva una tassazione sostitutiva del 20% sul reddito netto, l’esenzione IVA e l’esonero dagli studi di settore, l’obbligo di avere beni strumentali sotto € 15.000,00.
Il regime, nonostante le critiche iniziali e alcuni difetti (la ritenuta al 20% sui redditi degli autonomi con posizioni sempre a credito data l’aliquota identica dell’imposta sostitutiva), alla fine era utile a tutti quei contribuenti con attività di modeste dimensioni ed era vantaggioso soprattutto da soggetti che avevano anche altri redditi, come i pensionati, in quanto la scelta del regime dei minimi poteva avere effetti fiscali positivi mantenendoli ad uno scaglione fiscale più basso.
La “Manovra Correttiva” ha pensato bene di eliminare questo strumento, probabilmente troppo vantaggioso per i piccoli contribuenti che cercano magari di costruirsi una fonte di reddito aggiuntiva o alternativa a quella di un lavoro dipendente non sempre alla portata e ha introdotto il “Regime Fiscale per L’imprenditorialità Giovanile e Lavoratori in Mobilità”, più conveniente per le quanto mai assettate casse dello Stato.
Per aiutare i “Giovani” e i “Lavoratori in Mobilità” ha pensato bene di introdurre un regime a tempo (adottabile per non più di 5 anni se non si ha meno di 35 anni) e soggetto agli studi di settore (così se non guadagni le tasse le devi pagare lo stesso).
Le regole del nuovo regime
Decorrenza: 01/01/2012
Soggetti interessati – sono imprese individuali e lavoratori autonomi che si trovano nei seguenti casi:
- iniziano una nuova attività e che nei 3 anni precedenti quello di apertura della partita IVA non hanno iniziato un’attività artistica, professionale o d’impresa neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare;
- proseguono un’attività d’impresa di terzia patto che i ricavi relativi a questa impresa non superino nell’esercizio precedente € 30.000,00 (facendo riferimento la norma ai redditi d’impresa sembrerebbe che il limite dei € 30.000,00 non sia applicabile ai lavoratori autonomi);
- sono soggetti che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008 (quindi quelli che hanno iniziato l’attività prima del 2008, anche se hanno adottato dal 2008 il regime dei minimi, devono adottare dal 2012 il regime semplificato o ordinario).
N.B.: per aderire al regime è importante che la nuova attività non sia la prosecuzione di un’attività precedente esercitata come lavoratore dipendente o autonomo.
Durata del regime – il regime può essere adottato:
- per l’esercizio di inizio dell’attività e per i 4 successivi (5 anni);
- per un periodo superiore a quello di cui al punto 1) ma solo fino all’anno di compimento dei 35 anni;
- per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 il primo anno di esercizio del regime dovrebbe essere il 2012.
Cause di esclusione – anche se non è chiaro, sembrerebbe che si applichino per il nuovo regime i limiti del precedente regime dei minimi quindi ricavi non superiori a € 30.000,00, beni strumentali non superiori a € 15.000,00, assenza di contratti di lavoro subordinato o di collaboaratori e inoltre non possono aderire al regime:
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che effettuano in via prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
- i soci/associati di società di persone, di srl trasparento o di associazioni professionali;
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (vendita di sali e tabacchi, agenzie viaggio, agricoltura, ecc.).
Tassazione – l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sarà del 5%.
Semplificazioni – i soggetti che adottano il nuovo regime sono esonerati da:
- dall’addebito dell’IVA in fattura (a cui consegue l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti);
- tenuta contabilità;
- pagamento dell’IRAP;
- elenchi clienti-fornitori e black list.
Obblighi – i soggetti che aderiscono al regime sono comunque obbligati a:
- presentazione degli elenchi intrastat;
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie con pagamento della relativa IVA in Italia;
- certificazione dei corrispettivi e numerazione e conservazione dei documenti contabili.
Studi di settore – nella norma non c’è un espresso esonero dagli studi di settore, tuttavia, potrebbe essere possibile invocare l’esonero dall’applicabilità degli studi in quanto rientranti nelle condizioni di “marginalità economica” di cui alla Circolare 38/e del 12.06.2007.
Ritenuta d’acconto – come nel precedente regime dei minimi il nuovo non esonera i professionisti dalla ritenuta d’acconto che, essendo del 20% contro il 5% dell’imposta del nuovo regime, porterà a costanti posizioni a credito, con il compiacimento delle casse erariali.
Opzione triennale – per i soggetti che adottano il nuovo regime è possibile optare per il regime ordinario, tuttavia, l’opzione per quest’ultimo obbligherà a mantenerlo per tre anni decorsi i quali, l’opzione avrà validità annuale.