L’IVA SALE DA DOMANI AL 21%


È stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. n. 138/2011 aumenta l’aliquota ordinaria IVA del 20% di un punto percentuale portandola al 21%.

Da domani, sabato 17/09/2011, l’IVA su buona parte dei servizi e dei beni in Italia sarà del 21% con conseguente e inevitabile aumento dei prezzi per i consumatori e buona pace dei politici che hanno scongiurato ancora una volta il pericolo di vedersi toccare qualche privilegio.

Condolianze cari lettori.

ABOLITO IL REGIME DEI MINIMI


Con la “Manovra Correttiva” (DL n. 98/2011) il Legislatore ha modificato il regime dei contribuenti “Minimi” introdotto a partire dal 2008 per i contribuenti con ricavi inferiori ai € 30.000,00. Il regime prevedeva una tassazione sostitutiva del 20% sul reddito netto, l’esenzione IVA e l’esonero dagli studi di settore, l’obbligo di avere beni strumentali sotto € 15.000,00.
Il regime, nonostante le critiche iniziali e alcuni difetti (la ritenuta al 20% sui redditi degli autonomi con posizioni sempre a credito data l’aliquota identica dell’imposta sostitutiva), alla fine era utile a tutti quei contribuenti con attività di modeste dimensioni ed era vantaggioso soprattutto da soggetti che avevano anche altri redditi, come i pensionati, in quanto la scelta del regime dei minimi poteva avere effetti fiscali positivi mantenendoli ad uno scaglione fiscale più basso.

La “Manovra Correttiva” ha pensato bene di eliminare questo strumento, probabilmente troppo vantaggioso per i piccoli contribuenti che cercano magari di costruirsi una fonte di reddito aggiuntiva o alternativa a quella di un lavoro dipendente non sempre alla portata e ha introdotto il “Regime Fiscale per L’imprenditorialità Giovanile e Lavoratori in Mobilità”, più conveniente per le quanto mai assettate casse dello Stato.

Per aiutare i “Giovani” e i “Lavoratori in Mobilità” ha pensato bene di introdurre un regime a tempo (adottabile per non più di 5 anni se non si ha meno di 35 anni) e soggetto agli studi di settore (così se non guadagni le tasse le devi pagare lo stesso).

Le regole del nuovo regime

Decorrenza: 01/01/2012

Soggetti interessati –  sono imprese individuali e lavoratori autonomi che si trovano nei seguenti casi:

  • iniziano una nuova attività e che nei 3 anni precedenti quello di apertura della partita IVA non hanno iniziato un’attività artistica, professionale o d’impresa neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare;
  • proseguono un’attività d’impresa di terzia patto che i ricavi relativi a questa impresa non superino nell’esercizio precedente € 30.000,00 (facendo riferimento la norma ai redditi d’impresa sembrerebbe che il limite dei € 30.000,00 non sia applicabile ai lavoratori autonomi);
  • sono soggetti che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008 (quindi quelli che hanno iniziato l’attività prima del 2008, anche se hanno adottato dal 2008 il regime dei minimi, devono adottare dal 2012 il regime semplificato o ordinario).

N.B.: per aderire al regime è importante che la nuova attività non sia la prosecuzione di un’attività precedente esercitata come lavoratore dipendente o autonomo. 

Durata del regime – il regime può essere adottato:

  1.  per l’esercizio di inizio dell’attività e per i 4 successivi (5 anni);
  2. per un periodo superiore a quello di cui al punto 1) ma solo fino all’anno di compimento dei 35 anni;
  3. per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 il primo anno di esercizio del regime dovrebbe essere il 2012.

Cause di esclusione – anche se non è chiaro, sembrerebbe che si applichino per il nuovo regime i limiti del precedente regime dei minimi quindi ricavi non superiori a € 30.000,00, beni strumentali non superiori a € 15.000,00, assenza di contratti di lavoro subordinato o di collaboaratori e inoltre non possono aderire al regime:

  • i soggetti non residenti;
  • i soggetti che effettuano in via prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soci/associati di società di persone, di srl trasparento o di associazioni professionali;
  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (vendita di sali e tabacchi, agenzie viaggio, agricoltura, ecc.).

Tassazione – l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sarà del 5%.

Semplificazioni – i soggetti che adottano il nuovo regime sono esonerati da:

  • dall’addebito dell’IVA in fattura (a cui consegue l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti);
  • tenuta contabilità;
  • pagamento dell’IRAP;
  • elenchi clienti-fornitori e black list.

Obblighi – i soggetti che aderiscono al regime sono comunque obbligati a:

  • presentazione degli elenchi intrastat;
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie con pagamento della relativa IVA in Italia;
  • certificazione dei corrispettivi e numerazione e conservazione dei documenti contabili.

Studi di settore – nella norma non c’è un espresso esonero dagli studi di settore, tuttavia, potrebbe essere possibile invocare l’esonero dall’applicabilità degli studi in quanto rientranti nelle condizioni di “marginalità economica” di cui alla Circolare 38/e del 12.06.2007.

Ritenuta d’acconto – come nel precedente regime dei minimi il nuovo non  esonera i professionisti dalla ritenuta d’acconto che, essendo del 20% contro il 5% dell’imposta del nuovo regime, porterà a costanti posizioni a credito, con il compiacimento delle casse erariali.

Opzione triennale – per i soggetti che adottano il nuovo regime è possibile optare per il regime ordinario, tuttavia, l’opzione per quest’ultimo obbligherà a mantenerlo per tre anni decorsi i quali, l’opzione avrà validità annuale.

NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE


Con la manovra di agosto il Governo italiano, solo per far vedere di far finalmente qualcosa di all’apparenza utile ma nei fatti inutile per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel nostro Paese ha ulteriorimente inasprito le regole sulla circolazione di danaro contante. Le novità in vigore dal 13/08/2011 sono sinteticamente le seguenti:

  • i trasferimenti di denaro contante non potranno essere effettuati per importi pari o superiori a € 2.500,00
  • gli assegni trasferibili potranno essere emessi solo per importi inferiori a € 2.500,00
  • i libretti depositi al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 2.500

N.B.: ai fini dell’individuazione del superamento del limite dei € 2.500,00 occorre verificare l’esistenza di operazioni frazionate, ovvero, se in un ristretto arco di tempo (7 giorni secondo le indicazioni date alle banche dall’UIC) sono stati fatti più movimenti la cui sommatoria supera il limite di legge. L’infrazione ai limiti di trasferimento di denaro contante devono essere comunicate al MEF o alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (nel caso di violazioni inferiori ai € 250.000,00) entro 30 giorni dalla loro rilevazione da parte di istituti finanziari, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai ecc..

SANZIONI: 

Per chi effettua operazioni in contanti pari o superiori a € 2.500,00 la sanzione va dal 1% al 40% dell’importo trasferito e in ogni caso non inferiore a € 3.000,00, per importi superiori ai € 50.000,00 la sanzione va dal 5% al 40%.  La sanzione è applicata sia a chi li trasferisce che a chi li riceve. Per i soggetti che hanno l’obbligo di comunicazione al MEF e non comunicano la sanzione è va dal 4% al 40% sempre con un minimo di € 3.000,00.

ASSEGNI:   Gli assegni vengono emessi con la calusola di non trasferibilità, su richiesta scritta e previo pagamento dell’imposta di bollo di € 1,50 a modulo, possono essere emessi assegni trasferibili che possono essere utilizzati per trasferimenti di importi inferiori a € 2.500,00 dal 13/08/11. Il limite precedente era di € 5.000,00.

Sanzioni:  dal 3% al 40% dell’importo dell’assegno per valori inferiori ai € 50.000,00, dal 5% al 40% per importi superiori, con un minimo di € 3.000,00.

LIBRETTI DI DEPOSITO: 

I libretti di deposito al portatore dal 30/09/2011 dovranno riportare un saldo inferiore a € 2.500,00. Per i libretti già emessi occorrerà entro il 30/09/11 estinguere il libretto o ridurne l’importo.

Traferimento dei libretti: in caso di traferimento del libretto occorre comunicare all’ente emittente i dati del sogetto a cui viene trasferito entro 30 giorni dal trasferimento.

Sanzioni:

  • Superamento del limite: per libretti con saldi superiori a € 2.500,00 ma inferiori a € 50.000,00 la sanzione va dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000,00. Per importi superiori a € 50.000,00 le sanzioni sono aumentate del 50%.
  • Nel caso di libretti esistenti al 13/08/2011 che non vengono adeguati ai nuovi limiti entro il 30/09/11 la sanzione va dal 10% al 20% del saldo con un minimo di € 3.000,00, sempre con la maggiorazione del 50% per importi superiori ai € 50.000,00.
  • Mancata comunicazione dati trasferimento: dal 10% al 20% del saldo. OBLAZIONE: per le violazioni sopra esposte di importo inferiore a € 250.000 è possibile utilizzare lo strumento dell’oblazione che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilita una sanzione minima, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notifica della violazione.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI SOPRA I 3.000,00 EURO – Proroga al 30/06/2011


L’obbligo di comunicazione delle operazioni di imponibile superiore ai 3.000,00 Euro (quindi 3.600,00 se documentati con scontrino fiscale) effettuate dai soggetti IVA nei confronti di chiunque, titolari di parita IVA o privati, è stato prorogato dal 30/04/2011 al 30/06/2011.

L’obbigo quindi di comunicare tali operazioni all’Agenzia delle Entrate decorre dal 01/07/2011. La relativa comunicazione telematica dovrà essere fatta in un unica soluzione entro il 31/10 dell’anno successivo a quello di registrazione delle operazioni.

Con la Circolare n. 24/e del 30.05.2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a questi nuovi elenchi clienti/fornitori.

Esenzioni:

    • non sono tenuti a tale adempimento i contribuenti minimi, a patto che non superino la soglia dei 45.000,00 Euro di ricavi annui;
    • non devono essere comunicate le operazioni soggette ad intrastat o quelle escluse da IVA per la mancanza dei requisiti oggettivi, soggetivi o territorali;
    • operazioni con Paesi Balck List in quanto già comunicate negli appositi elenchi;
    • le cessioni di immobili;
    • altre operazioni IVA già soggette ad altre comunicazioni all’anagrafe tributaria (fornitura energia elettrica, telefonia, assicurazioni);
    • esportazioni ex art. 8, 1° comma, let. a e b, dpr 633/72;
    • importazioni in quanto soggette agli adempimenti doganali;
    • operazioni con privati il cui pagamento è stato fatto con bankomat o carta di credito emessi da istituti di credito residenti in Italia;

Attenzione:

    • devono essere comunicate sia le operazioni passive effettuate con soggetti IVA che quelle attive effettuate nei confronti di chiunque (soggetti IVA e non);
    • sono soggetti a tale obbligo anche i contribuenti soggetti aderenti al regime delle “nuove iniziative produttive” e le procedure concorsuali come il fallimento;
    • devono essere comunicate le operazioni esenti e non imponibili (cessioni all’esportazione, opeazioni assimilate e servizi internzaionali di cui agli art. 8 (ad eccezione del comma 1 lett. a e b), 8bis, 9, 38quater, 71 e 72 del dpr 633/72;
    • devono essere comunicate anche le operazioni soggette al regime del margine relativamente alla sola base imponibile;
    • le suddette operazioni devono essere comunicate al netto delle relative note di credito/debito qualora registrate entro la fine dell’anno;
    • per le operazioni del 2010, entro il 31/10/2011 dovranno essere comnuicate le operazioni documentate con fattura di importo superiore ai 25.000,00 Euro effettuate nei confronti sia di privati che di titolari di partita IVA;

Contratti da cui derivano pagamenti periodici o contratti fra loro collegati:

Per i contratti da cui derivano pagamenti periodici durante l’arco dell’anno (contratti di locazione, di somministrazione, di noleggio, di erogazione di servizi di assistenza ecc.) anche se il corrsipettivo pagato nell’anno è inferiore alla soglia dei 3.000,00 Euro, tale importo va comunicato lo stesso.
Facendo l’esempio di un professionista che stabilisce per le proprie prestazioni di consulenza un importo annuo di Euro 10.000,00, anche se l’importo fatturato nell’anno per quel contratto è di Euro 2.000,00, ques’importo anche se inferiore al limite dei 3.000,00 Euro va comunque comunicato.

Dati da indicare nella comunicazione: 

    • partita IVA o codice fiscale del soggetto con cui si effettua l’operazione;
    • per i privati non residenti, nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
    • per le imprese individuali, società o enti non residenti, la ditta, la denominazione sociale o dell’ente, la sede e il domicilio fiscale nonchè i dati del legale rappresentante così come richiesto per i privati non residenti;
    • l’imponibile dell’operazione, la relativa IVA o l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente;

COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI – Nuovi Limiti


Dal 2011, come indicato nel post del 18/01/2011, la compensazione dei crediti erariali ha subito delle limitazioni qualora a carico del contribuente siano state emesse cartelle non scadute relative a crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA) non pagati per importi superiori a € 1.500,00.

Fino al 09/02/2011 la compensazione era possibile, a patto che si tenesse da parte una riserva di credito d’imposta erariale fino a concorrenza del debito scaduto iscritto in cartella.

Dal 10/02/2011 con l’emanazione dell’apposito DM la suddetta compensazione non è più possibile pertanto, qualora il contribuente lasci scadere una cartella per un’importo superiore a € 1.500,00 non potrà più utilizzare il proprio credito erariale in compensazione nei modelli F24 fino a che non avrà provveduto al pagamento della suddetta cartella.

N.B.: la suddetta limitazione nella compensazione avviene esclusivamente nel momento in cui per la cartella superiore ad € 1.500,00 sono sacduti i termini di pagamento di 60 giorni dalla notifica.

Esempi:

1) La società Alfa srl è nella seguente situazione:

  • debito per somme iscritte a ruolo (IVA, sanzioni, interessi) non pagato pari a € 7.500 relative ad una cartella di       pagamento notificata nel mese di settembre 2010;
  • credito IRES 2010 pari a € 10.000;
  • debito IVA del mese di marzo, in scadenza il 16.4.2011, pari a € 1.500.

La società Alfa srl non potrà provvedere alla compensazione del proprio debito IVA con il credito IRES in quanto la cartella scaduta ha un importo superiore a € 1.500,00.

2) L’impresa individuale Bellotti presenta la seguente situalzione:

  • cartella scaduta nel mese di ottobre 2010 per € 1.499,00 (IRPEF, sanzioni e interessi);
  • credito Irpef 2010 compensabile pari ad € 3.000,00;
  • debito IVA mese di marzo 2011 scadente il  16/04/2011 per € 2.500,00

L’impresa Bellotti potrà legittimamente usare il proprio credito a comepnsazione dell’IVA di marzo 2011 in quanto l’importo dei tributi erariali iscritti nella cartella ormai sacduta sono inferiori a € 1.500,00.

BLACK LIST – indicare il codice fiscale del soggetto residente nel Paese Black List con cui si intrattengono rapporti


Negli elenchi black list deve essere riportato  il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato o, in alternativa, un altro codice identificativo similare che possa identificare l’operatore economico in qul paese (numero di partita IVA, codice d’iscrizione alle camere di commercio o enti similari).

L’importante è che il codice possa consentire una immediata e univoca identificazione dell’operatore “black list”.

Nel caso in cui l’operatore italiano non riesca ad avere alcun codice identificativo del soggetto “black list”, la valutazione dell’inapplicabilità della sanzione per erronea compilazione della comunicazione, in relazione
all’esimente dell’errore, compete all’Agenzia delle Entrate.

VIES – Chi acquista o vende nella UE dovrà essere autorizzato.


A partire dal 28/02/2011 i titolari di partita IVA che intenderanno acquistare da o vendere a Paesi membri della UE dovranno essere preventivamente autorizzati tramite l’inclusione nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System). Il provvedimento è stato preso con la modifica dell’art. 35 DPR 633/72 al fine di contrastare il crescente fenomeno delle frodi IVA.

Chi: titolari di partita IVA che vogliono acquistare o vendere nella UE.

Come: per ottenere l’iscrizione nell’archivio occorre esprimere la volontà di effettuare operazioni intracee all’atto dell’apertura della partita IVA o successivamente dietro presentazione di un apposito modello di richiesta da presentare per posta all’Agenzia delle Entrate. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta senza che l’Agenzia delle Entrate risponda, l’autorizzazione è concessa per silenzio assenso.

Disciplina transitoria: per i soggetti già titolari di partita iva occorre distinguere se hanno iniziato l’attività prima o dopo il 31.05.2010:

Ante 31/05/2010: se ha presentato la dichiarazione IVA e almeno un modello Intrastat per acquisti/vendite di beni e servizi per gli anni 2009 e 2010 è già autorizzato e non dovrà fare nulla, altrimenti, se vuole essere iscritto nel VIES dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Entrate competente per territorio;

Dopo il 31/05/2010: se ha dichiarato di effettuare operazione intracomunitarie al momento dell’apertura della partita IVA o ha effettuato operazioni con presentazione del relativo modello intrastat nel secondo semestre 2010, non deve far niente perchè rimane iscritto al VIES d’ufficio, in caso contrario dovrà presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate competente.

N.B.: partendo l’obbigo di iscrizione il 28/02/2011 e occorrendo attendere 30 giorni dalla ricezione della domanda per l’iscrizione nel VIES per silenzio assenso, se l’istanza per l’iscrizione al VIES perviene all’Agenzia delle Entrate per esempio il 31/01/2011, non sarà possibile procedere con acquisti o vendite intracomunitarie dal 29/02/2011 al 03/03/2011.

Novità – Compensazione dei Crediti Erariali


Il d.l.  n. 78/2010, c.d. Manovra Correttiva, ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti d’imposta erariali in F24 qualora:

  1. l’importo dei debiti erariali e accessori iscritti a ruolo sia superiore a € 1.500,00
  2. siano scaduti i termini di pagamento dei suddetti debiti

A regime, quindi, qualora il contribuente ricevesse una cartella contestante il mancato pagamento di imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive varie) d’importo superiore ai € 1.500,00, scaduti i termini di pagamento di 60 giorni senza che avvenga il pagamento, il contribuente non potrà più utilizzare i propri crediti d’imposta erariali in compensazione.

N.B.: dal 01/01/2011 fino a che non verrà emesso il DM che permetterà la compensazione dei crediti tributari erariali con i debiti iscritti nelle cartelle esattoriali emesse (debiti a ruolo), sarà possibile procedere alla compensazione in F24 anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo d’importo superiore ai € 1.500,00 a patto che si tenga disponibile un credito d’imposta pari agli importi da pagare i cui termini di pagamento sono già scaduti.

SANZIONI: in caso di compensazione irregolare la sanzione sarà pari ad un massimo del 50% dei debiti iscritti a ruolo ma non potrà superare il 50% del credito usato per la compensazione.

Architetti e Ingenieri – dal 2011 Contributo Integrativo al 4%


Con il 2011 il contributo integrativo per INARCASSA, la cassa di previdenza per Architetti e Ingenieri, è passato dal 2% al 4%. La conseguenza immediata per gli iscritti sarà quella di dover portare la rivalsa previdenziale al 4% sulle fatture emesse dal 2011.

La rivalsa al 4% sarà dovuta per le fatture emesse a partire dal 2011 a prescindere dalla competenza delle prestazioni professionali fatturate.

ENTI ASSOCIATIVI – Prorogato a marzo il termine di presentazione dei modelli EAS


Gli enti associativi quali associazioni, onlus, organizzazioni di volontariato generalmente rientranti nel settore del no-profit, erano tenuti a presentare per via telematica entro il 16/12/2009 il modello EAS 2009. Con il suddetto modello vengono comunicate informazioni circa l’attività svolta dai vari enti nonchè le caratteristiche del loro statuto e la composizione dei relativi organi amministrativi.

Per quegli enti che, pur essendo già costituiti nel 2009, non hanno presentato il suddetto modello o che, se costituiti successivamente, non hanno povveduto a presentarlo entro 60 giorni dalla costituzione come previsto, possono farlo entro il 31/03/2011 sanando la propria posizione.

Soggetti esentati:

  1. organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della L. 266/91, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
  2. associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
  3. enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali. L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sanzioni: la mancata presentazione dei suddetti modelli comporta la perdita dei benefici fiscali con conseguente imposione sia a titolo di IRES che di IVA.

N.B.: i suddetti enti tenuti alla presentazione del modello EAS, devono presentare entro il 31/03 di ogni anno le variazioni intervenute nell’anno precedente, rispetto a quanto precedentemente dichiarato.